Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa R.G. 2/2023, ha stabilito che nel giudizio di regolamento di confini tra un fondo privato e il demanio fluviale, quando risulti che l’attuale configurazione dell’alveo è stata alterata da interventi dell’uomo (ad esempio opere di contenimento, recinzioni, modifiche artificiali del tracciato), non essendo possible escludere lo sconfinamento della proprietà privata in quella demaniale, non è legittimo determinare il confine facendo riferimento esclusivo alla morfologia attuale del corso d’acqua, salvo che si provi che essa sia dovuta solo a cause naturali; in tal caso, per ricostruire correttamente il confine originario, è possibile utilizzare anche le mappe catastali, purché corroborate da ulteriori elementi oggettivi che ne confermino l’attendibilità.
27/03/2025