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Sentenza n. 82 del: 19/05/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Giorgio Manca

Concessioni di derivazione - procedimento - domande concorrenti - dmv

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, nella causa n. R.G. 98/2023, in sede di legittimità amministrativa, giudicando in una causa in cui una società aveva impugnato l’annullamento di un provvedimento regionale di rigetto di un istanza di rilascio di concessione idrica, ha enunciato i seguenti principi:

quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea a giustificarlo, è sufficiente che anche una sola di esse sia legittima per confermare la validità dell’atto, in tal caso le ulteriori censure possono essere assorbite per carenza d’interesse;

la determinazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione regionale;

la mancata conclusione del procedimento di aggiornamento del DMV, anche se eventualmente illegittima, non costituisce motivo di invalidità del diniego di concessione che si basi sul DMV vigente;

l’inerzia amministrativa può essere impugnata separatamente con ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.), ma non incide sulla legittimità del diniego adottato sulla base del quadro normativo vigente;

le domande concorrenti per derivazioni idriche incompatibili devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione della prima domanda e, trascorso tale termine, nuove istanze non possono essere esaminate né considerate concorrenti, in ossequio ai principi di evidenza pubblica e parità di accesso alle risorse pubbliche;

la possibilità eccezionale di esaminare domande presentate oltre il termine ex art. 10 rd. 1775/1933 è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, previa verifica della sussistenza di un “speciale e prevalente motivo di interesse pubblico” e il mancato esercizio di tale potere discrezionale non è sindacabile dal giudice ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., residuando solo il ricorso per silenzio inadempimento;

l’evoluzione tecnologica o il tempo trascorso non giustificano, di per sé, l’ammissibilità di nuove domande oltre i termini, né impongono all’amministrazione l’apertura di una nuova istruttoria comparativa, se non ricorrono le condizioni previste dalla normativa speciale (es. art. 10 R.D. 1775/1933).

Allegato

27/03/2025

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