Benvenuto sul sito del Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Ministero della Giustizia

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche
Ti trovi in:

Dettaglio notizia

Sentenza n. 144 del: 25/07/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Giorgio Manca

Concessioni di derivazione idriche - Termini procedimentali – Fase istruttoria - Sindacato giurisdizionale.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione diretta (causa Rg. 137/2023), ha enunciato i seguenti principi:

Il decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, anche se rilevante ai fini dell’azione sul silenzio ex artt. 31 e 117 cod, proc. amm. (D.lgs. n. 104/2010), non comporta l’accoglimento automatico dell’istanza né l’attivazione del meccanismo del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241/1990, non applicabile, salvo espressa previsione legislativa, alle concessioni di derivazione d’acqua (nella specie, il ricorrente aveva invocato l’accoglimento tacito della domanda di concessione di derivazione d’acqua a seguito della maturazione del termine di 330 giorni previsto dall’art. 2, comma 8, della L.P. Bolzano n. 2/2015, invocando. Il Tribunale ha escluso tale esito, riconoscendo il potere-dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento con atto espresso, anche oltre i termini previsti, in assenza di norma derogatoria).

Nel procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento può disporre, anche d’ufficio, richieste di integrazione documentale o modifiche progettuali al fine di sollecitare la convocazione della conferenza di servizi per la valutazione di modifiche progettuali, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, attività che sono compatibili con la presenza di precedenti pareri istruttori e non comportano vizi procedimentali sotto il profilo della competenza (nella fattispecie, l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche della Provincia di Bolzano aveva richiesto al proponente integrazioni al progetto idroelettrico già oggetto di parere favorevole condizionato e riconvocato la conferenza di servizi per ulteriori valutazioni, iniziativa ritenuta legittima dal Tribunale).

Il sindacato del giudice amministrativo (e del TSAP in sede di giurisdizione diretta) sulle valutazioni tecniche espresse da conferenze di servizi e da autorità competenti in materia ambientale è limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti o carenza istruttoria, senza possibilità per il giudice di sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle dell’amministrazione (nella specie, il proponente aveva contestato il parere negativo ambientale della conferenza di servizi; il Tribunale ha ritenuto congrua la motivazione dell’autorità amministrativa, incentrata sull’impatto paesaggistico dell’opera e su valutazioni riguardanti l’idoneità idrogeologica e la incompatibilità con la zona tutelata).

Allegato

27/03/2025

Torna a inizio pagina Collapse