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Sentenza n. 173 del: 04/11/2024
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Giorgio Manca

Giurisdizione del TSAP – demanialità – acque – nozione – vincolo ex art. 96 R.D. 523/1904

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa R.G. 200/2022, ha stabilito:

1) la giurisdizione del TSAP, in sede di legittimità, si estende anche alle questioni relative alla demanialità delle acque quando la loro risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso vertente su interessi legittimi sul quale il medesimo Tribunale ha la giurisdizione, ai sensi dell’art. 197 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo cui “Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni”.

2) Costituiscono acque pubbliche e appartengono al demanio idrico le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dall’uso, incluse quelle convogliate o raccolte in invasi o cisterne, e anche le acque meteoriche, se confluiscono in corsi d’acqua pubblici. Ed infatti, l’art. 1 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, pur originariamente basato sull’uso pubblico della risorsa, è stato superato dalle successive normative, tra cui l’art. 1 della l. n. 36/1994 (ora sostituito dall’art. 144 del d.lgs. n. 152/2006) e l’art. 1 del D.P.R. n. 238/1999. Le acque non demaniali costituiscono un’eccezione e si limitano a quelle piovane non convogliate e ad alcune acque termali o per usi privati specifici.

3) l’art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è volto alla tutela dei corsi d’acqua, degli argini e degli elementi ripariali, imponendo in modo vincolato il divieto di costruire manufatti entro una fascia di rispetto la cui ampiezza può essere stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località; in assenza di queste, la distanza minima deve essere di quattro metri per le piantagioni e i movimenti di terreno e di dieci metri per le fabbriche e gli scavi. Il presupposto per l’applicazione del vincolo è la natura demaniale del corso d’acqua. È dunque necessario verificare se il greto o la valletta in prossimità delle opere e dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione rientrino tra le acque pubbliche, per le quali è applicabile il citato art. 96.

Allegato

27/03/2025

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