Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa R.G. 83/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato il seguente principio:
In tema di interventi su corsi d’acqua pubblici, è illegittima l’indizione, da parte della Regione, di una conferenza di servizi preliminare ex art. 14, co. 3, l. 241/1990 in assenza di motivata richiesta del privato e dopo la presentazione del progetto definitivo, trattandosi di vizio di incompetenza che comporta l’annullamento del provvedimento conclusivo. Tale vizio, configurandosi come incompetenza per difetto dell’atto di impulso procedimentale obbligatorio, determina l’annullamento del provvedimento di inammissibilità dell’istanza progettuale, con assorbimento delle ulteriori censure (fattispecie riguardante l’impugnazione da parte di un consorzio del decreto della Regione Liguria che aveva dichiarato inammissibile il progetto di adeguamento idraulico del Rio Penego a Genova, volto a ripristinare la funzionalità di una tombinatura sostituendo parte della stessa con un alveo a cielo aperto). La conferenza preliminare, infatti, si distingue dalla conferenza istruttoria ex art. 14, co. 1 (attivabile d’ufficio dall’amministrazione per l’esame contestuale degli interessi pubblici) e da quella decisoria ex art. 14 bis e ter (obbligatoria quando occorre acquisire più atti di assenso), avendo la sola funzione, su impulso dell’interessato, di prefigurare le condizioni per l’ottenimento dei titoli abilitativi al momento della successiva presentazione del progetto definitivo.
27/03/2025