Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione diretta (causa Rg. C.C. n. 11/2025), ha enunciato il seguente principio:
In tema di tutela contro il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il rimedio giurisdizionale è esperibile soltanto nei casi in cui sussista in capo all’amministrazione un obbligo giuridico di provvedere mediante l’adozione di un atto amministrativo tipizzato, volto a incidere nella sfera giuridica del richiedente. Tale ipotesi non sussiste quando l’istanza del privato concerna l’esecuzione di mere attività materiali – come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di un alveo fluviale o di pulizia di un corso d’acqua – che non postulano l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso. In tali casi, l’inerzia dell’amministrazione non integra violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma può eventualmente costituire mera omissione di fatto priva di rilievo ai fini del rito sul silenzio.
27/03/2025