Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 231/2023, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
Nel procedimento di concessione di beni del demanio idrico, l’Amministrazione procedente, ove intervengano modifiche della disciplina regolamentare regionale nel corso dell’istruttoria (nella specie, sopravvenienza dei Regolamenti regionali Lazio n. 10/2014 e n. 1/2022), ha l’obbligo di consentire al richiedente l’adeguamento della documentazione ai nuovi requisiti normativi, assegnando un congruo termine per l’integrazione. Il principio del soccorso istruttorio, espressione del dovere di collaborazione e buona fede tra amministrazione e privati (art. 1, comma 2-bis, e art. 6, legge 7 agosto 1990, n. 241), impone di evitare il rigetto per mere carenze formali quando sia possibile colmare le lacune documentali senza sacrificare l’interesse pubblico.
Il parere negativo del Comune, reso nell’ambito della conferenza di servizi convocata per il rilascio di concessione demaniale, deve contenere una motivazione circostanziata e riferita a puntuali disposizioni urbanistiche e paesaggistiche. È illegittimo il parere che si limiti ad affermare genericamente il contrasto dell’intervento con i vincoli urbanistici o paesaggistici vigenti, senza indicare le specifiche norme di piano o di regolamento violate (rif.: art. 3, l. n. 241/1990; art. 97 Cost.).
È illegittimo il provvedimento con cui la Regione, autorità procedente ai sensi dell’art. 12 del Reg. reg. Lazio n. 1/2022, neghi la concessione demaniale limitandosi a recepire il parere comunale negativo, senza svolgere una autonoma e complessiva valutazione degli interessi coinvolti.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se l’Amministrazione procedente dimostri di avere fatto proprie, previa verifica critica, le ragioni contenute nell’atto richiamato (rif.: art. 3, l. n. 241/1990; art. 12 e 16 Reg. reg. Lazio n. 1/2022). Nel procedimento di rilascio di concessioni sul demanio idrico, la Regione conserva competenze proprie in materia di tutela paesaggistica e di vigilanza urbanistico-edilizia, sicché non può limitarsi a recepire il parere del Comune, ma deve verificare autonomamente la compatibilità dell’intervento con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e con gli strumenti urbanistici vigenti.
27/03/2025