Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 2/2024, in sede di appello, ha enunciato il seguente principio:
Il sovracanone idroelettrico previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, come esteso dall’art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e precisato dall’art. 62, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, costituisce una prestazione patrimoniale imposta, dovuta dal concessionario in ragione del solo fatto oggettivo della titolarità della concessione di derivazione d’acqua, indipendentemente dall’entrata in funzione dell’impianto e dall’effettivo utilizzo della risorsa idrica. L’obbligo di pagamento viene meno - o può essere ridotto - solo quando l’inutilizzabilità totale o parziale della derivazione sia determinata da cause non imputabili al concessionario; non ricorrono tali condizioni quando l’impossibilità di utilizzo derivi da scelte progettuali, iniziative discrezionali o inefficienze operative del concessionario stesso, ivi compresa l’attivazione volontaria di procedimenti di variante che comportino prevedibili ritardi amministrativi o contenziosi.
27/03/2025