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Sentenza n. 231 del: 22/12/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Cecilia Altavista

Acque pubbliche – concessioni di derivazione - canoni - cessione gratuita di energia

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 112/2024,  in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:

In tema di obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, il termine del 30 aprile previsto dagli artt. 2 e 3 della L.R. Veneto n. 27/2020 per l’adozione della delibera regionale ha natura ordinatoria e non perentoria, in difetto di una espressa qualificazione normativa; ne consegue che il suo superamento non determina la perdita del potere né la nullità degli atti adottati tardivamente.

La richiesta regionale di pagamento dell’importo dovuto per la monetizzazione dell’energia gratuita è sufficientemente motivata quando indichi l’applicazione della formula vincolata prevista dall’art. 3, commi 2 e 3, L.R. Veneto n. 27/2020 e i dati tecnici (quantità di energia immessa e prezzi zonali orari) forniti da Terna e GME, non residuando alcun margine di discrezionalità amministrativa nella determinazione del quantum

Il meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’art. 15‑bis del d.l. n. 4/2022, conv. in l. n. 25/2022, ha finalità emergenziali e campo di applicazione distinto rispetto alla disciplina regionale sulla monetizzazione dell’energia gratuita; esso non incide sulla determinazione del controvalore dell’energia non ceduta ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 27/2020, né può condizionare la legittimità della relativa formula di calcolo.

L’obbligo di cessione gratuita di 220 kWh per kW di potenza nominale media, previsto dall’art. 12, comma 1‑quinquies, d.lgs. n. 79/1999, come attuato dalle leggi regionali, si applica a tutte le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, senza distinzione tra concessioni scadute, in proroga o ancora in corso di validità.

La disciplina dell’art. 12, comma 1‑quinquies, d.lgs. . n. 79/1999 e delle leggi regionali attuative, che impongono ai concessionari idroelettrici la cessione gratuita o la monetizzazione dell’energia, non viola gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., trattandosi di onere giustificato dalla natura demaniale della risorsa idrica e dalle finalità solidaristiche e perequative della norma, rientrante nella discrezionalità legislativa anche con effetti retroattivi impropri.

È legittima la scelta del legislatore regionale di determinare il valore dell’energia non ritirata mediante riferimento al prezzo zonale orario, trattandosi di criterio coerente con le condizioni di mercato e con la disponibilità dell’energia da parte del concessionario, nonché già adottato da altre regioni e ritenuto non irragionevole dalla giurisprudenza.

Allegato

27/03/2025

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