Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 163/2023, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato il seguente principio:
In tema di grandi derivazioni idroelettriche, l'obbligo di monetizzazione dell'energia gratuita spettante alla Regione ai sensi dell'art. 31 della l.r. Lombardia n. 23/2019 deve essere calcolato esclusivamente sulla base della quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria, e non sulla base dei dati di produzione oraria lorda o teorica. Risulta pertanto illegittima, per violazione della normativa di riferimento e travisamento dei presupposti, la determinazione dell'importo dovuto a titolo di monetizzazione effettuata dall'Amministrazione regionale sulla base dei valori di produzione oraria, qualora questi divergano dai dati relativi all'energia effettivamente immessa nel sistema elettrico nazionale.
27/03/2025