Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 151/2024, in sede di appello, ha enunciato i seguenti principi:
I beni appartenenti al demanio lacuale (ex art. 822 c.c.), individuati con riferimento al livello delle piene ordinarie — fissato per il Lago di Garda a 65,59 m/slm dal D.M. n. 1170/1948 — non perdono la loro natura demaniale qualora vengano a trovarsi a una quota superiore per effetto di attività antropica (c.d. imbonimento artificiale) anziché per cause naturali. Ai sensi dell'art. 947 c.c., solo le accessioni naturali comportano l'acquisto della proprietà in favore del proprietario rivierasco; pertanto, i terreni originariamente sommersi o contigui all'alveo restano demaniali anche se rialzati artificialmente, residuando in capo alla Pubblica Amministrazione il solo potere discrezionale di disporne l'eventuale sdemanializzazione.
La natura demaniale di un'area è incompatibile con l’usucapione, trattandosi di beni inalienabili che non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi previsti dalla legge. La sdemanializzazione tacita non può essere desunta dalla mera inerzia o tolleranza della Pubblica Amministrazione, ma richiede atti o fatti univoci e concludenti che manifestino l'irrevocabile volontà di sottrarre il bene all'uso pubblico e alla sua destinazione originaria.
27/03/2025