Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 28/2025, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
In tema di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, qualora l’intervento progettato ricada in siti appartenenti alla rete Natura 2000, le misure di conservazione adottate ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e recepite dall’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, che prevedono il divieto di taglio o danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale lungo i corsi d’acqua, hanno carattere vincolante e immediatamente precettivo, non suscettibile di bilanciamento in concreto con interessi economici o imprenditoriali, neppure se connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo le sole deroghe tassative espressamente previste dalla normativa di settore, di stretta interpretazione .
In materia di tutela ambientale e gestione delle acque pubbliche, l'applicazione del principio di precauzione - di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e già art. 174 del Trattato CE - legittima il diniego del provvedimento autorizzatorio unico per la realizzazione di impianti (nella specie, una centrale idroelettrica) qualora, all'esito dell'istruttoria, emergano dati scientifici che, pur in presenza di eventuali profili di incertezza o lacune conoscitive, dimostrino l'esistenza di un rischio reale per l'approvvigionamento idropotabile e l'equilibrio ambientale dell'area. Ai fini dell'adozione di misure protettive, non è necessario attendere la prova certa del danno grave o irreversibile, purché la valutazione non si fondi su mere ipotesi o supposizioni, ma su dati tecnici sufficienti a evidenziare il potenziale pregiudizio derivante dall'interferenza tra le opere progettate e i sistemi di captazione esistenti, specialmente in condizioni di portate minime o siccità.
27/03/2025