Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 229/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
Il divieto di edificazione entro la fascia di rispetto dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ha carattere assoluto e inderogabile e integra un vincolo di inedificabilità che, ai sensi dell’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (richiamato dall’art. 32 della legge n. 326/2003), preclude il rilascio della sanatoria edilizia; è pertanto legittimo il diniego di condono per opere edilizie abusive realizzate entro la fascia di dieci metri dall’argine di un corso d’acqua, anche se insistenti su area privata e derivanti dalla trasformazione di un manufatto preesistente.
Il vincolo di cui all’art. 96 R.D. n. 523/1904 si applica non solo alle nuove edificazioni, ma anche agli interventi che incidono su sagoma, volumetria o destinazione d’uso del manufatto, richiedendo il preventivo nulla-osta idraulico; la competenza al rilascio del relativo parere o autorizzazione resta in capo all’autorità idraulica (nel caso di specie, la Città Metropolitana), non essendo tale funzione trasferita ai Comuni dalla normativa regionale; è pertanto legittimo il diniego opposto a interventi di trasformazione di un fabbricato rurale in unità abitative realizzate senza titolo in area ricadente nella fascia di rispetto fluviale.
27/03/2025