Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 162/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
La requisizione in uso di beni privati, quale misura ablativa eccezionale incidente sul diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost. e dall’art. 835 c.c., è legittima soltanto in presenza di una situazione concreta ed attuale di necessità e urgenza non fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti giuridici, deve perseguire uno specifico interesse pubblico e deve essere limitata nel tempo. È pertanto illegittimo il provvedimento che disponga la requisizione senza fissarne la durata ovvero per fronteggiare esigenze meramente eventuali e future, configurando una sostanziale “requisizione preventiva” incompatibile con i principi di tipicità, proporzionalità e temporaneità dell’istituto.
- Requisizione di pozzo privato – Motivazione e istruttoria – Stato di emergenza generale – Insufficienza.
La dichiarazione di uno stato di emergenza idrica di carattere generale non è di per sé sufficiente a giustificare l’adozione di un provvedimento di requisizione ai sensi dell’art. 835 c.c., essendo necessario che l’amministrazione accerti e motivi in concreto l’esistenza di un fabbisogno pubblico attuale, non fronteggiabile mediante strumenti ordinari, nonché l’impossibilità di ricorrere a misure meno invasive. Ne consegue l’illegittimità della requisizione fondata su una situazione emergenziale soltanto potenziale o astrattamente ipotizzabile, ovvero sorretta da motivazioni formulate soltanto successivamente all’adozione del provvedimento ablatorio.
- Requisizione – Indennizzo – Atti endoprocedimentali – Inammissibilità dell’impugnazione.
In materia di requisizione temporanea, l’indennizzo previsto dall’art. 835 c.c. costituisce elemento essenziale dell’istituto e può essere determinato anche successivamente all’adozione del provvedimento ablatorio. Ne consegue che sono inammissibili l’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento di determinazione dell’indennità, in quanto atto endoprocedimentale privo di immediata lesività, nonché le censure rivolte contro la misura dell’indennizzo quando l’amministrazione non abbia ancora esercitato in via definitiva il relativo potere di determinazione e liquidazione, essendo precluso al giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
27/03/2025