Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 150/2020, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
In materia di valutazione di impatto ambientale, il provvedimento di diniego della proroga dell’efficacia della valutazione positiva, fondato sulla vetustà della valutazione originaria, sull’evoluzione del quadro normativo ambientale e sull’inerzia del proponente nell’attuazione del progetto, integra esercizio di potere discrezionale. Ne consegue che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista dall’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 e dall’art. 16 della l.r. Valle d’Aosta n. 19 del 2007, comporta l’annullamento del provvedimento, non essendo applicabile la sanatoria prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020.
- Valutazione di impatto ambientale – Conferenza di servizi – Partecipazione del proponente – Facoltà e non obbligo
Nell’ambito del procedimento di proroga dell’efficacia di una valutazione positiva di impatto ambientale, la mancata convocazione del soggetto proponente alla conferenza di servizi non determina l’illegittimità del procedimento quando la normativa applicabile attribuisca al privato una mera facoltà di partecipazione. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l.r. Valle d’Aosta n. 19 del 2007 e dell’art. 14-ter, comma 6, della l. n. 241 del 1990, il privato può chiedere di essere ammesso ai lavori della conferenza senza diritto di voto, ma l’amministrazione non è tenuta a disporne d’ufficio la convocazione.
27/03/2025