Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 185/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
In materia di derivazione di acque pubbliche, gli artt. 45 e 47 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 disciplinano le condizioni di coesistenza tra utenze concorrenti e i rapporti tra concessionari, ma non escludono né limitano il potere dell’amministrazione di procedere all’espropriazione di opere e impianti privati quando ciò sia necessario per il perseguimento di prevalenti esigenze di interesse pubblico, segnatamente per garantire l’approvvigionamento idropotabile della collettività. Tale potere trova fondamento nella disciplina generale delle espropriazioni per pubblica utilità e può essere esercitato anche nei confronti di pozzi utilizzati per derivazioni assentite o in via di concessione, purché sia assicurato il ristoro indennitario previsto dall’art. 42 Cost. e non sia sacrificata la posizione concessoria compatibile con il nuovo utilizzo pubblico delle risorse idriche.
- Acque pubbliche – Espropriazione del pozzo – Autonomia tra proprietà dell’opera e titolo di derivazione
L’espropriazione del pozzo e del fondo sul quale esso insiste non comporta, di per sé, il trasferimento o l’estinzione del titolo concessorio relativo alla derivazione di acqua pubblica, trattandosi di situazioni giuridiche autonome. L’acquisizione pubblica dell’opera di captazione non determina pertanto la perdita del diritto o dell’aspettativa concessoria del privato, ove l’utilizzazione della risorsa risulti tecnicamente compatibile con il nuovo assetto di interessi e l’amministrazione abbia previsto adeguate misure di salvaguardia del relativo prelievo
27/03/2025