Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza pubblica del 27 novembre 2024, nella causa n. R.G. 224/2022, ha enunciato, in sede di legittimità amministrativa, i seguenti principi:
- L’autorizzazione provvisoria ex art. 13 del r.d. 1775/1933 non attribuisce alcun diritto al rilascio della concessione e all’uso delle acque, in quanto la concessione potrebbe essere anche legittimamente negata.
- In sede di rilascio dell’autorizzazione provvisoria -ex art. 13 del r.d. 1775/1933- per l’inizio dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico mentre è in corso l’esame della domanda di concessione di derivazione acque, l’amministrazione non può esaminare aspetti relativi alla concessione di derivazione, ma deve limitarsi a valutare le circostanze relative alle opere da realizzare e all’eventuale loro impatto sul territorio o sul paesaggio.
27/03/2025