Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, nella causa n. R.G. 161/2023, ha enunciato, in sede di appello, i seguenti principi:
- In tema di riassunzione del giudizio dinanzi al TRAP a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, deve ritenersi operante il principio di conservazione dell’atto, sicché, anche in caso di erronea istaurazione del giudizio con il rito previsto dall’art. 29 del d.lgs. 150/2011, anziché con ricorso notificato contenente la citazione a comparire ex artt. 151 e ss. del r.d. n. 1775/1933, rileva comunque, ai fini del rispetto del termine perentorio per la riassunzione ex art. 11 c.p.a., la data di notificazione dell’atto di riassunzione. (Fattispecie avente ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo previsto nelle espropriazioni per l’esecuzione di opere idrauliche, ove il TSAP ha ritenuto tempestiva la riassunzione di un giudizio di spettanza del TRAP nonostante fosse stata erroneamente proposta nelle forme del rito semplificato ex art. 29 d.lgs. 150/2011 anziché nelle forme del rito acque ex artt. 151 e ss. del r.d. 1775/1933).
- La conseguenza dei vizi o della tardività della riassunzione davanti al giudice ordinario a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo non è l’inammissibilità del giudizio, bensì l’estinzione dello stesso ex art. 59, co. 4, della l. n. 69 del 2009.
- L’ordinanza collegiale dichiarativa dell’estinzione del processo nei giudizi dinanzi al TRAP è impugnabile mediante appello, non essendo esperibile il reclamo al collegio.
- Le materie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo previsto nelle espropriazioni per l’esecuzione di opere idrauliche (ex art. 42bis del dPR 327/2001) rientrano, ai sensi dell’art. 140 lett. d) del r.d. 1775/1933, nella giurisdizione del TRAP e, pertanto, il rito applicabile è quello previsto dagli artt. 151 e ss. del citato r.d. 1775/1933 e non quello previsto dall’art. 29 del d.lgs. 150/2011. (Fattispecie avente ad oggetto un giudizio riproposto dinanzi al TRAP a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione del g.a., ove il giudizio non veniva riassunto secondo le forme del rito acque ex artt. 151 e ss. r.d. 1775/1933 [dunque con ricorso notificato contenente la citazione a comparire], ma veniva erroneamente riassunto secondo le forme del rito semplificato ex art. 29 d.lgs. 150/2011 [mediante semplice deposito del ricorso]).
27/03/2025