Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza del 23 ottobre 2024, nella causa sub RG C.C. n. 12/2024, ha enunciato, in sede di legittimità amministrativa, i seguenti principi:
- Le eccezioni relative all’ammissibilità del ricorso in riassunzione devono essere risolte valorizzando il rapporto di specialità intercorrente tra l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e l’art. 1 del Codice del processo amministrativo, con riferimento, nell’art. 59, all’uso indistinto dei riferimenti alla riassunzione o alla riproposizione o alla prosecuzione del giudizio, quale atto idoneo a trasporre giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione e, nell’art. 1 c.p.a., al riferimento esclusivo alla riproposizione quale meccanismo per al translatio. La scelta consapevole del legislatore del codice del processo amministrativo di escludere ogni riferimento testuale alla riassunzione e di parlare solo di riproposizione è indice che il giudizio riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. costituisce un nuovo giudizio.
- Il fatto che la riproposizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. configuri un nuovo giudizio, implica che, salva la norma sulla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, di cui all’art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, regola fondamentale applicabile in tutte le ipotesi di trasposizione o di translatio, deve escludersi la rilevanza di un’eventuale mancata evocazione, nel giudizio a quo, di una delle parti alla quale sia stato notificato il ricorso. L’estensione del contraddittorio, pertanto, pur se effettuato solo in vista del giudizio riproposto davanti al Tribunale Superiore, non comporta l’inammissibilità del ricorso.
27/03/2025