Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di legittimità amministrativa (nella causa Rg. n. 169/2019), ha enunciato i seguenti principi:
1) Ai fini della determinazione della fascia di rispetto di dieci metri dall’alveo demaniale ex art. 96, lett. f), del rd. n. 523/1904, il criterio per determinare i limiti dell’alveo appartenente al demanio è quello della “piena ordinaria”, intesa come il livello idrico superato nel 75% delle osservazioni effettuate in un lungo periodo, ovvero, in mancanza di misurazioni, come il livello idrico stimato mediante modelli idrologico-idraulici con frequenza analoga, pari a un tempo di ritorno di 1,333 anni.
2) Ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica, ex art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, qualunque incremento di volume, anche se tecnico o interrato, o di superficie utile, preclude la possibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma.
3) L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo presupposto rispetto al permesso di costruire; la sua mancanza esclude la possibilità di rilascio della sanatoria edilizia, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001.
4) L’ordine di demolizione di interventi edilizi abusivi su beni culturali o paesaggistici, ancorché realizzati anteriormente alla modifica dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 ad opera dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 157/2006, è legittimamente applicabile, trattandosi di misura di natura ripristinatoria riconducibile all’amministrazione attiva e non di sanzione amministrativa in senso stretto, con conseguente inapplicabilità del principio di irretroattività previsto per le sanzioni dalla legge n. 689/1981.
5) In materia di repressione degli abusi edilizi, non è configurabile un affidamento incolpevole idoneo a preservare l’opera abusiva, neppure per effetto del tempo trascorso dalla sua realizzazione.
27/03/2025