Benvenuto sul sito del Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Ministero della Giustizia

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche
Ti trovi in:

Dettaglio notizia

Sentenza n. 132 del: 10/07/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Antonio Scarpa

Acque pubbliche - allagamento - danni - responsabilità da cose in custodia - caso fortuito.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di appello (causa Rg. n. 34/2024), ha enunciato i seguenti principi:

1.- In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’ente pubblico non risponde dei danni provocati da un evento alluvionale qualora dimostri che il danno è dipeso da un fenomeno meteorico straordinario e imprevedibile, idoneo a integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, anche quando le opere idrauliche siano state progettate in epoca risalente (nella specie, nel 1967, sul fiume Albegna) rispetto all’evento (del 2012) ma risultino, in astratto, tecnicamente adeguate a reggere portate idriche importanti, se si accerti che l’alluvione è stata causata da volumi di piena eccezionali (nella specie, con un tempo di ritorno stimato in 500 anni) di tale entità da rendere irrilevante, ai fini eziologici, anche un’ipotetica manutenzione non ottimale dell’alveo quando non determinante nella prevenzione dell’esondazione (nella specie, la presenza di materiale inerte e di vegetazione in alveo prima dell’alluvione non era dimostrata e, comunque, la probabilità logica della sua rilevanza causale nella determinazione dell’evento dannoso è stata stimata nella percentuale minima del 5-10%).

2.- È inammissibile, per tardività, il motivo d’appello con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 52 c.p.c., in ragione della pretesa conoscenza solo successiva all’udienza dell’identità di un componente del collegio giudicante del TRAP (nella specie, dell’esperto tecnico), attinto da potenziali cause di incompatibilità, ove risulti che la composizione del collegio era conoscibile dalla parte già in precedenza, mediante il decreto tabellare del capo dell’ufficio giudiziario, l’avviso di udienza e la consultazione del ruolo d’udienza reso disponibile presso la cancelleria. In mancanza di tempestiva istanza di ricusazione proposta entro il termine di legge, non può essere dedotto in sede di gravame il difetto di imparzialità del giudice come motivo di nullità della sentenza.

Allegato

27/03/2025

Torna a inizio pagina Collapse