Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione diretta (causa Rg. 195/2023), ha enunciato i seguenti principi:
La proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non presuppone l’apertura di un nuovo procedimento espropriativo e può essere disposta non solo nei casi di forza maggiore, ma anche per altre giustificate ragioni, anche se prevedibili, purché adeguatamente motivate con provvedimento discrezionale dell’autorità amministrativa, che è tenuta a valutare le osservazioni partecipative solo se pertinenti all’oggetto del procedimento, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241, e non sussiste l’obbligo di confutazione analitica di ogni rilievo del soggetto proponente, purché la motivazione non sia apparente (nella fattispecie, un comune aveva impugnato la proroga concessa per la realizzazione di una centralina idroelettrica. Il Tribunale ha ritenuto legittima la proroga, motivata da ritardi dovuti a iter amministrativi complessi e al tardivo rilascio del nulla osta della Soprintendenza, ed ha escluso l’obbligo di riesame dell’intero progetto).
L’autorizzazione di interventi in aree tutelate, ai sensi degli artt. 21, 45 e 46 del D.lgs., 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ricade nella competenza tecnica discrezionale della Soprintendenza, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, incoerenza manifesta o difetto di motivazione (nella specie, il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio era stato contestato dal Comune. Il Tribunale ha ritenuto le valutazioni tecniche della Soprintendenza non sindacabili, essendo congruamente motivate e basate su idonea documentazione).
27/03/2025