Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa R.G. 52/2023, ha stabilito che in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre incombe sul custode – quale, per il demanio fluviale, è la Regione ex lege – l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un evento imprevedibile e inevitabile, naturale o umano; l’ente non può invocare l’esimente del caso fortuito se non prova di aver eseguito con rigore la manutenzione della risorsa, e non può sottrarsi alla responsabilità oggettiva neppure per effetto di eventuali deleghe a terzi, salvo che dimostri di aver perso la materiale disponibilità del bene. Un evento atmosferico assume rilievo di caso fortuito solo se dotato di effettiva eccezionalità e imprevedibilità, desumibile, ad esempio, da un tempo di ritorno superiore a 200 anni, restando irrilevante il mero uso dell’aggettivo “eccezionale” in delibere o consulenze, e non potendo la dichiarazione dello stato di calamità costituire, di per sé, prova dell’eccezionalità dell’evento.
27/03/2025