Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa R.G. 7/2022, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato il seguente principio:
In materia di conferenza di servizi, l’amministrazione procedente conserva il potere di riaprirla al fine di acquisire e valutare pareri rilevanti per la tutela di interessi pubblici qualificati (quali quelli paesaggistici e idraulici), anche se pervenuti tardivamente rispetto alla seduta conclusiva, potendo esercitare i poteri di autotutela ex artt. 14-quater, comma 2, e 21-nonies l. n. 241/1990. L’art. 2, co. 8 bis, della legge n. 241/1990, sancendo l’inefficacia dei pareri negativi intervenuti successivamente all’ultima riunione della conferenza, non impedisce all’Amministrazione procedente di considerare i pareri negativi successivamente intervenuti, ai fini di una rivalutazione complessiva della vicenda, potendo la stessa Amministrazione agire in autotutela e quindi, a fortiori, riaprire la conferenza per una nuova complessiva valutazione con la partecipazione di tutte le Amministrazioni coinvolte, a garanzia di una corretta ponderazione degli interessi pubblici coinvolti.
27/03/2025