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Sentenza n. 166 del: 17/09/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Diana Caminiti

Concessioni idroelettriche – Dissenso costruttivo – energie rinnovabili – direttiva derivazioni – V.I.A.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle cause riunite Rg 39/2017 e 37/2020, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:

Il principio del “dissenso costruttivo” non obbliga l’amministrazione a proporre soluzioni alternative o a indicare prescrizioni mitigative quando l’opera di derivazione idroelettrica presenta un impatto paesaggistico e ambientale intrinsecamente incompatibile con il contesto tutelato (nella specie, la Soprintendenza ha ritenuto l’intervento incompatibile con il contesto paesaggistico, senza proporre soluzioni alternative, ritenendo l’impatto dell’opera non mitigabile).

Il favor normativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti idroelettrici, non è assoluto e deve essere contemperato con la salvaguardia dei corpi idrici fragili e degli ecosistemi, prevalendo su di esso il principio di precauzione ambientale quando l’opera presenta un impatto paesaggistico e ambientale intrinsecamente incompatibile con il contesto o vi è un rischio di deterioramento dello stato ecologico di un corpo idrico (nella specie, il progetto di derivazione si inseriva in un tratto fluviale già gravato da derivazioni superiori alla soglia del 70% fissata dalla DGR Veneto n. 1988/2015, per cui l’ulteriore sfruttamento avrebbe comportato rischi elevati di deterioramento del torrente interessato).

I criteri tecnici contenuti nella “Direttiva Derivazioni- Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche” (Delibera Autorità di Bacino 14.12.2017, n. 1) che stabilisce una metodologia per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano, pur cogenti solo per le istanze successive al 1° luglio 2018, assumono comunque rilevanza come linee guida vincolanti anche nei procedimenti pendenti, imponendo all’amministrazione di motivare l’eventuale scostamento dai parametri ivi previsti (nella specie, la Provincia di Belluno e il Comitato VIA avevano applicato la “Direttiva Derivazioni” a un progetto presentato in epoca anteriore al 2018, attribuendo rischio ambientale alto, e il TSAP ha ritenuto legittimo tale operato).

Quando un progetto di derivazione idroelettrica ricade in area tutelata ai sensi degli artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004, la Soprintendenza è competente a esprimere parere obbligatorio e vincolante nel procedimento di VIA per interventi localizzati in aree tutelate ex art. 136 e 142 d.lgs. 42/2004 e tale competenza si estende anche agli effetti ambientali strettamente connessi al paesaggio, costituendo ambiente e paesaggio valori costituzionalmente tutelati inscindibilmente connessi (nella specie, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo per impatto paesaggistico e ambientale).

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) costituisce un procedimento di natura politico-amministrativa connotato da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo nei casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o istruttoria carente (fattispecie relativa a un provvedimento negativo di V.I.A. emesso sulla base di valutazioni fondate su criteri tecnico-scientifici oggettivi e non manifestamente illogiche).

Il rigetto della V.I.A. e dell’Autorizzazione Unica rende improcedibili i ricorsi volti a contestare il rilascio della concessione di derivazione, per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in assenza di V.I.A. positiva l’impianto non può essere realizzato né esercitato.

La classificazione ufficiale dello stato ecologico dei corpi idrici, operata dalla Regione e recepita nei Piani di Gestione delle Acque, prevale sulle valutazioni alternative fornite dai privati. L’uso di indicatori biologici specifici (come ISECI-Indice di stato ecologico delle comunità ittiche) può costituire elemento integrativo, ma non può da solo sovvertire la classificazione ufficiale. Il giudice amministrativo (il TSAP in sede di legittimità) non può disapplicare atti amministrativi generali privi di natura regolamentare, come le delibere regionali che classificano lo stato ecologico dei corpi idrici.

 

Allegato

27/03/2025

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