Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 80/2023, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
Il divieto posto dall’art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - che vieta di eseguire piantagioni, siepi, fabbriche, scavi o smovimenti di terreno a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e, in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi (come nella specie, trattandosi di un immobile abitativo) e di metri quattro per le piantagioni - configura un vincolo di inedificabilità assoluta volto alla tutela del libero deflusso delle acque e della sicurezza idraulica. La sua efficacia può essere derogata solo da una norma locale espressamente destinata a regolare le distanze dagli argini e fondata su esigenze di tutela idraulica; in difetto, prevale la disciplina statale. Ne consegue che le opere abusive realizzate entro la fascia di dieci metri dal corso d’acqua pubblico non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33, lett. b), L. 28 febbraio 1985, n. 47, né può rilevare in senso contrario l’eventuale autorizzazione idraulica rilasciata dall’autorità competente, poiché l’art. 33, lett. b), L. 47/1985 preclude la sanatoria in presenza di tali vincoli, indipendentemente dal contenuto dei pareri tecnici acquisiti o dal giudizio sull’assenza di pregiudizio al deflusso delle acque.
In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso di cui all’art. 35 L. 47/1985 si forma solo in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, compreso l’assenza di contrasto dell’opera con vincoli di inedificabilità assoluta. La presenza di tali vincoli impedisce, pertanto, la formazione del silenzio-assenso anche in caso di decorso del termine procedimentale.
La disparità di trattamento rispetto ad altri casi di condono o titoli edilizi rilasciati in situazioni analoghe non può fondare un legittimo affidamento né sanare un’illegittimità, poiché il principio di legalità impone all’amministrazione di conformarsi alla legge, e non di reiterare eventuali errori pregressi.
27/03/2025