Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 70/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato il seguente principio:
In tema di contenzioso sulle acque pubbliche, qualora il proprietario di fondi occupati da collettori fognari - a fronte di un'acquisizione sanante parziale ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 - agisca per ottenere la restituzione delle restanti aree previa rimozione dei manufatti (riduzione in pristino) o, in subordine, la condanna dell'amministrazione alla loro regolarizzazione, sussiste il difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) in sede di legittimità in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP). Infatti, mentre appartiene alla giurisdizione di legittimità del TSAP, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933, la cognizione sui vizi del provvedimento di acquisizione effettivamente adottato, le domande volte a far cessare un'occupazione di fatto (anche se mediante rimozione di tubazioni dismesse o in uso) riguardano una lesione di diritti soggettivi derivante dall'esecuzione di opere idrauliche. Tali controversie rientrano nella competenza dei tribunali regionali ex art. 140, comma 1, lett. d), R.D. n. 1775/1933, la quale ha carattere onnicomprensivo e prescinde dalla legittimità del titolo dell'occupazione, estendendosi a ogni pretesa restitutoria o risarcitoria inerente ai fondi interessati dalle infrastrutture idriche.
27/03/2025