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Sentenza n. 143 del: 04/10/2024
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Giorgio Manca

Acque Pubbliche - opere idrauliche - competenza amministrativa ex art. 2 r.d. n. 523/1904 - limiti - responsabilità della p.a. - azione di facere – ammissibilità.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 133/2021,  in sede di  appello, ha enunciato i seguenti principi:

In materia di acque pubbliche, la competenza esclusiva attribuita all’autorità amministrativa dall’art. 2 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, in ordine alle opere da eseguire negli alvei e contro le sponde dei corsi d’acqua, non preclude la proponibilità di un’azione giudiziale volta ad ottenere la condanna della pubblica amministrazione all’adozione delle misure necessarie alla messa in sicurezza del corso d’acqua, quando la domanda non investa l’esercizio di poteri autoritativi né le scelte discrezionali riservate all’amministrazione, ma sia diretta esclusivamente a far valere l’obbligo di attivarsi imposto dal principio del neminem laedere. In tali ipotesi, il giudice può accertare l’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere ed emettere condanna ad un facere ex artt. 2043 e 2051 c.c., restando riservata all’amministrazione la individuazione delle opere tecnicamente idonee, secondo le modalità e le procedure ritenute più appropriate (nella fattispecie, il TSAP ha rigettato l’eccezione secondo cui i provvedimenti emessi dagli enti resistenti di diniego della richiesta dei privati di agire per provvedere alla manutenzione degli argini avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decadenziale di cui all’art. 143 del regio decreto n. 1775 del 1933, ossia entro sessanta giorni dalla conoscenza che ne avevano avuto i destinatari).

Ai sensi degli artt. 2 e 12 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, l’obbligo di realizzare opere di difesa grava sui proprietari frontisti esclusivamente quando si tratti di opere destinate alla sola tutela dei beni privati rispetto a corsi d’acqua non compresi nelle categorie di cui agli artt. 4, 5, 7 e 9 del medesimo regio decreto; viceversa, qualora il corso d’acqua appartenga al demanio idrico e sia classificato tra quelli di terza categoria ai sensi dell’art. 7 r.d. n. 523 del 1904, la manutenzione delle sponde e degli argini rientra nella competenza dell’autorità amministrativa, con conseguente responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti da omissione manutentiva (fattispecie relativa a un corso d’acqua ricompreso nel reticolo idrografico regionale di competenza del consorzio resistente, classificabile nella terza categoria di cui all’art. 7 r.d. n. 523 del 1904, cui rinvia l’art. 12 del medesimo regio decreto).

 

Allegato

27/03/2025

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