Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 152/2020, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
La valutazione di impatto ambientale (VIA) non costituisce un mero atto tecnico di gestione, ma un provvedimento con cui l'Amministrazione esercita una funzione di indirizzo politico-amministrativo. Tale funzione comporta un ampio apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel corretto uso del territorio, con la conseguenza che il sindacato del giudice è limitato alla verifica di manifesta illogicità, incongruenza, travisamento dei fatti o macroscopici difetti di istruttoria.
Il rapporto tra la verifica di assoggettabilità e la procedura di VIA è configurabile in termini di "cerchi concentrici" aventi un nucleo comune: la valutazione della negativa incidenza di un progetto sull'ambiente. Mentre la verifica di assoggettabilità anticipa tale valutazione in via sommaria e preliminare sulla base di presupposti rilevati prima facie, la VIA la formalizza in via definitiva.
Nelle procedure di valutazione ambientale, l'Amministrazione può legittimamente fondare la decisione di assoggettabilità a VIA sul principio di precauzione qualora sussistano elementi che facciano ritenere possibile la produzione di "impatti ambientali significativi".
27/03/2025