Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con ordinanza del 23 luglio 2026 sui ricorsi riuniti Rg 115/2025 e 165/2025:
ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione ai seguenti parametri costituzionali: art. 125 Cost., per la configurazione della giurisdizione del Tribunale Superiore nelle controversie amministrative indicate nell'art. 143 del r.d. del 1933 come giurisdizione diretta e in unico grado, anzichè come giurisdizione di appello e, di conseguenza, per la mancata previsione del doppio grado di giurisdizione nelle controversie amministrative devolute alla sua giurisdizione diretta; art. 3, prima comma, Cost., per la limitazione della tutela degli interessi legittimi in conseguenza della conformazione sul piano processuale dei rimedi impugnatori sui provvedimenti amministrativi nella materia delle acque pubbliche; art. 24, primo e secondo comma, per le negative conseguenze delle mancata previsione del doppio grado di giurisdizione sul piano dell'effettività della tutela giurisdizionale.
27/03/2025