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Sentenza n. 169 del: 30/10/2024
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Mauro Criscuolo

Acque Pubbliche - corso d'acqua intubato - demanio.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza del 23 ottobre 2024, nella causa sub RG n. 90/2023 (Pres. Lamorgese-Rel. Criscuolo), avente ad oggetto l’accertamento della natura demaniale di un corso d’acqua intubato al di sotto dello sito produttivo dell’appellante e destinato alla raccolta di acque reflue, ha stabilito che la soluzione deve necessariamente tener conto dell’evoluzione normativa che prende le mosse dalla novella di cui all’art. 1 della legge n. 36/1994, la quale, con successiva conferma da parte dell’art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006, ha affermato l’appartenenza al demanio idrico di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.

La normativa sopravvenuta – profondamente innovando rispetto alla previgente disciplina di cui al RD n. 1775/1933, che ancorava la natura pubblica delle acque alla loro attitudine a soddisfare usi di interesse generale – ha quindi introdotto in via presuntiva l’esistenza di un interesse pubblico alla gestione delle acque superficiali e sotterranee. Ne consegue che le acque private sono ipotesi residuali configurabili solo quando difetta l’idoneità concreta della risorsa al soddisfacimento di interessi di carattere generale, come ad esempio le acque piovane in invaso o in cisterne al servizio di fondi agricoli o di edifici singoli, oppure le acque termali per uso geotermico (cfr. Cass. S.U. n. 18215/2015).

Non rientrano pertanto nella nozione di acque pubbliche, stante il difetto dell’attitudine a soddisfare esigenze generali, le acque piovane e nere quando vengano convogliate nella rete fognaria, mentre hanno natura pubblica le acque che senza refluire nella rete fognaria, vadano ad innestarsi su altri corsi d’acqua pubblici (cfr. S.U. n. 12962 del 22/04/2022; Cass. n. 14883/2012).

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha perciò affermato la natura demaniale del canale d’acqua che fungeva fungendo da ricettore di acque anche reflue che non erano destinate esclusivamente allo smaltimento in quanto, senza confluire nella rete fognaria, si immettevano in un corso d’acqua pacificamente pubblico.

Allegato

27/03/2025

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