Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza pubblica del 27 novembre 2024, nella causa n. R.G. 67/2023, ha enunciato, in sede di legittimità amministrativa, i seguenti principi:
- L’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nel disporre il rinnovo di una concessione, dovendo in sostanza valutare l’interesse pubblico al permanere della stessa in capo al concessionario uscente, anche in relazione al suo corretto adempimento. (Nel caso di specie, il Tribunale superiore ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il diniego di rinnovo della concessione e per la sua decadenza in relazione al prolungato mancato funzionamento degli impianti di derivazione, rilevato durante il sopralluogo e comunque confermato dalla stessa società concessionaria)
- In tema di comunicazioni via PEC, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali, ai sensi dell’art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, è tenuto a dimostrare l’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato o le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all’utilizzo dello strumento telematico, con la conseguenza che spetta al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della eventuale difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente. (In applicazione del principio il Tribunale superiore ha ritenuto infondata l’eccezione della società ricorrente con cui essa sosteneva che dalla prova dell’avvenuta ricezione fornita dalla resistente non derivasse anche la prova del contenuto di quanto ricevuto, dovendo tale prova, al contrario, ritenersi a carico della parte che eccepisce di non avere avuto conoscenza del contenuto della comunicazione).
27/03/2025