Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, nella causa n. R.G. 75/2023, ha enunciato, in sede di appello, i seguenti principi:
- In tema di responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c., la dichiarazione dello stato di emergenza non costituisce, di per sé, prova dell’eccezionalità dell’evento dannoso idonea a liberare il custode dalla relativa responsabilità.
- In tema di responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’attore ha l’onere di provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode ha l’onere della prova liberatoria del caso fortuito (rappresentato da un fatto giuridico naturale, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato, caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c., o delle condotte di terzi, comunque connotate da oggettive imprevedibilità e inevitabilità, senza che abbia alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode).
27/03/2025