Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di legittimità amministrativa (causa R.G. n. 173/2022), in una controversia in cui un concessionario di grande derivazione d’acqua aveva impugnato le delibere della Regione Lombardia che, in applicazione dell’art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999 e dell’art. 31 della l.r. Lombardia 23/2019, gli imponevano di fornire gratuitamente una quota dell’energia prodotta all’anno o di versare un corrispettivo monetario equivalente, ha enunciato i seguenti principi:
l’obbligo di fornire gratuitamente una quota dell’energia prodotta rappresenta una componente sinallagmatica del rapporto concessorio ed è giustificato come corrispettivo per l’uso continuato di un bene demaniale (l’acqua) anche dopo la scadenza della concessione, in attesa del nuovo affidamento tramite gara;
la cessione gratuita è parte del “prezzo” che il concessionario paga per poter continuare a sfruttare la derivazione d'acqua, anche oltre la scadenza originaria della concessione;
la determinazione della quantità di energia gratuita da cedere alla Regione sulla base della potenza nominale media della concessione (parametro legislativo di 220 kWh/kW) è una misura non arbitraria o irragionevole, rappresentando una misura connessa alla potenzialità produttiva dell’impianto anche in assenza di una produzione effettiva corrispondente;
la Regione può legittimamente monetizzare la quota di energia da cedere, utilizzando i criteri tecnici di cui all’art. 31, comma 8, della l.r. Lombardia n. 23/2019, basati su prezzi zonali orari medi ponderati sull’energia effettivamente immessa in rete;
la monetizzazione dell’energia gratuita non deve essere calcolata tenendo conto dei meccanismi di compensazione (art. 15-bis del d.l. 4/2022) o di eventuali tariffe riconosciute dal GSE, trattandosi di normative con funzioni e obiettivi differenti (di limitare i ricavi degli operatori o incentivare le rinnovabili);
è legittimo l’esercizio del potere conferito dalla legge alla Regione di sostituire la cessione in natura con una monetizzazione integrale in base a una formula che considera l’energia effettivamente immessa in rete e i prezzi zonali orari del mercato elettrico (art. 31, comma 8, della l.r. n. 23/2019);
nella fattispecie, il ricorso della società concessionaria è stato accolto limitatamente al calcolo del corrispettivo dell’energia gratuita immessa in rete nell’anno 2022, avendo la Regione usato dati errati, falsando il calcolo del corrispettivo dovuto.
27/03/2025