Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione diretta (causa Rg. 21/2024), ha enunciato il seguente principio:
In applicazione dell’art. 12 del R.D. 523/1904, non possono essere posti a carico del gestore di un’infrastruttura ferroviaria (ponte) i lavori di sistemazione e manutenzione dell’alveo del corso d’acqua sottostante, ove tali interventi non siano finalizzati esclusivamente alla conservazione del manufatto. È pertanto illegittima l’ordinanza dell’amministrazione che imponga al gestore ferroviario opere idrauliche in alveo (quali il ripristino dell’arginatura e la sostituzione del ponte per migliorare il deflusso), spettanti invece all’autorità competente alla gestione del demanio idrico (in senso conforme TSAP n. 115/2025).
27/03/2025