Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione diretta (causa Rg. C.C. n. 8/2025), ha enunciato il seguente principio:
In materia di derivazioni di acque pubbliche, l’amministrazione procedente ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando l’istanza, pur carente di requisiti formali o documentali, sia stata reiterata. Il silenzio è sindacabile, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., a fronte dell’interesse legittimo del richiedente alla definizione procedimentale (nella specie, una Provincia, pur avendo ricevuto nuova documentazione tecnica e il parere dell’Autorità di bacino che escludeva l’interferenza idrica già contestata, non aveva concluso il procedimento avviato per il rilascio di una concessione idrica; il Tribunale ha ritenuto illegittimo il silenzio, ordinando alla Provincia di provvedere in via espressa, valutando anche la possibilità di regolarizzazione della domanda, in relazione alla sopravvenienza di norme regionali che prescrivevano specifiche modalità informatiche di presentazione della domanda).
27/03/2025