Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha enunciato, nella causa Rg. C.C. 15/2024, in sede di giurisdizione diretta, i seguenti principi:
In materia di servizio idrico integrato, la disciplina statale e regionale – in attuazione della direttiva 2000/60/CE – impone la gestione unitaria per ambiti territoriali ottimali, riservando all’Ente di Governo dell’Ambito (nella specie l’Ente Idrico Campano) la programmazione, regolazione e individuazione del gestore in house. I Comuni, obbligatoriamente partecipi dell’ente d’ambito, non dispongono di alcuna potestà autonoma di scelta o recesso e non possono, unilateralmente, rifiutare o modificare l’affidamento disposto. Ne consegue che: a) l’istanza con cui un Comune chieda di essere “ricollocato” presso altro gestore integra una sollecitazione all’autotutela su atti validi e inoppugnabili, sicché non sussiste alcun obbligo dell’Ente d’Ambito di provvedere e il ricorso avverso il silenzio è inammissibile; b) la dismissione da parte del Comune delle quote nella società affidataria non incide sull’obbligo di adesione alla gestione unitaria, trattandosi di questioni di diritto societario riservate al giudice ordinario.
27/03/2025