Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 221/2022, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguentI principi:
In materia di opere idriche dichiarate di pubblica utilità, la localizzazione di un nuovo pozzo di captazione all’interno della fascia di rispetto prevista dall’art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 - pari a 200 metri dal punto di captazione - non comporta di per sé l’illegittimità del progetto dell’opera, ove sia dimostrata, con adeguata istruttoria tecnica, l’assenza di pericolo per la salubrità delle acque, essendo consentita, ai sensi del comma 5, la messa in sicurezza o l’allontanamento del “centro di pericolo” preesistente e attribuita all’autorità competente, ai sensi del comma 6, la facoltà di riperimetrare riducendo la zona di rispetto in funzione delle caratteristiche idrogeologiche del sito e delle esigenze di tutela, mediante esercizio da parte dell’amministrazione di una discrezionalità tecnica nella scelta localizzativa dell’opera, non sindacabile se non per manifesta irragionevolezza o errore sui presupposti. Ne consegue che la presenza di manufatti preesistenti, come fosse settiche regolarmente autorizzate, non impedisce la realizzazione dell’opera se ne è garantita la compatibilità ambientale e sanitaria attraverso valutazioni tecniche condivise in sede di conferenza dei servizi.
I ricorsi avverso i provvedimenti di approvazione, localizzazione ed espropriazione connessi alla realizzazione di opere idrauliche di captazioni di acque pubbliche, sono impugnabili in sede di giurisdizione di legittimità amministrativa dinanzi al Tsap, in quanto incidenti direttamente sul regime delle acque, ai sensi dell'art. 143 r.d. 1775/1933.
27/03/2025