Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 121/2023, in sede di appello, ha enunciato il seguente principio:
In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 54, comma 2, del medesimo decreto e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, non si applica alla contestazione giudiziale dell’indennizzo determinato nel provvedimento di acquisizione sanante, poiché tale disciplina non contiene alcun rinvio all’art. 42-bis, né sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche di norme che prevedono decadenze o inammissibilità non espressamente stabilite dal legislatore. Ne consegue che la domanda giudiziale volta a ottenere la rideterminazione dell’indennizzo ex art. 42-bis può essere proposta nel termine ordinario di prescrizione.
27/03/2025