Benvenuto sul sito del Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Ministero della Giustizia

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche
Ti trovi in:

Dettaglio notizia

Sentenza n. 201 del: 19/11/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Cecilia Altavista

Processo dinanzi al TSAP – impugnazione di provvedimento amministrativo - rimessione in termini – condizioni.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 61/2024,  in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:

In tema di processo amministrativo dinanzi al TSAP, la rimessione in termini per errore scusabile può essere riconosciuta solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o di gravi impedimenti di fatto e non consente di superare la tardiva impugnazione di atti generali la cui conoscenza si presume per effetto della pubblicazione e, comunque, acquisita mediante le successive richieste attuative. È pertanto inammissibile la domanda di rimessione in termini proposta avverso l’impugnazione tardiva di atti immediatamente lesivi — quali il decreto presidenziale e la deliberazione attuativa del 2023 — quando la parte, operatore qualificato del settore, ne abbia avuto piena conoscenza ben prima del decorso del termine decadenziale e sia rimasta inerte, né l’incertezza sul riparto di giurisdizione può integrare errore scusabile se, anche nell’ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo, sarebbe comunque risultato necessario rispettare il termine di sessanta giorni.

Gli atti amministrativi generali si presumono conosciuti al momento della loro pubblicazione, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione ai sensi dell’art. 29 c.p.a. La mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere (art. 3, co. 4, L. 241/1990) non incide sulla validità dell’atto né determina automaticamente errore scusabile.Gli atti amministrativi generali si presumono conosciuti al momento della loro pubblicazione, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione ai sensi dell’art. 29 c.p.a. La mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere (art. 3, co. 4, L. 241/1990) non incide sulla validità dell’atto né determina automaticamente errore scusabile.

Allegato

27/03/2025

Torna a inizio pagina Collapse