Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 156/2023, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
In materia edilizia, la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del dPR 6 giugno 2001, n. 380 non è impedita dal contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica vigente o adottata, poiché subordinare l’operatività dell’istituto alla piena conformità pianificatoria ne svuoterebbe la funzione, restando ferma la possibilità per l’amministrazione di esercitare i poteri di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241. Tuttavia, il titolo edilizio, anche se formatosi per silenzio-assenso, decade ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 per effetto dell’entrata in vigore di previsioni urbanistiche sopravvenute incompatibili; l’istanza di rinnovo del permesso di costruire implica il rilascio di un nuovo e autonomo titolo, subordinato alla verifica della conformità alla disciplina vigente al momento della decisione, e non è assimilabile alla proroga del titolo originario.
È legittimo il diniego del rinnovo del permesso di costruire fondato su previsioni pianificatorie che, nell’esercizio della funzione di tutela idraulica e di governo del territorio, vietino i movimenti di terra in aree esondabili o a deflusso difficoltoso, in applicazione dei principi di prevenzione del rischio idraulico e di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ove l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ritenga che anche il livellamento o l’innalzamento del piano campagna sia idoneo a incidere sul naturale deflusso delle acque, senza che assuma rilievo la pregressa realizzazione di opere di miglioramento fondiario o il mancato verificarsi di recenti eventi alluvionali.
Le prescrizioni di uno strumento di pianificazione territoriale intercomunale (PATI), adottato ai sensi della legislazione regionale in materia di governo del territorio e in attuazione dei principi di cui agli artt. 117, comma 3, Cost. e 135 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che mediante rinvio alla cartografia individuino aree esondabili o a ristagno idrico e conformino l’uso della proprietà privata, hanno natura di norme pianificatorie a contenuto conformativo e non regolamentare; esse sono immediatamente lesive, devono essere tempestivamente impugnate e non sono suscettibili di disapplicazione in sede giurisdizionale.
27/03/2025