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Sentenza n. 221 del: 17/12/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Cecilia Altavista

Tribunale superiore acque pubbliche - concessioni di derivazione - legittimità amministrativa - giurisdizione

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 5/2024,  in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:

In tema di concessioni di derivazione d’acqua pubblica, appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), rd. 11 dicembre 1933, n. 1775, ogni controversia avente ad oggetto provvedimenti amministrativi che incidano in modo diretto e immediato sul regime delle acque pubbliche, anche quando essi siano espressione di poteri non strettamente attinenti alla materia idrica ma comunque incidenti sull’utilizzazione del demanio idrico.

L’art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, e successivamente dall’art. 11‑quater del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. in l. 11 febbraio 2019, n. 12, impone che anche le nuove concessioni di grande derivazione idroelettrica siano attribuite esclusivamente mediante procedure di evidenza pubblica, con conseguente inapplicabilità di discipline regionali previgenti che prevedano modalità alternative di assegnazione.

A seguito dell’introduzione dell’art. 12, commi 1‑bis, 1‑ter e 1‑quater, d.lgs. n. 79/1999, ad opera della l. n. 12/2019, non è più ammissibile il ricorso all’istituto della “sottensione” di cui all’art. 45 R.D. n. 1775/1933 e all’art. 47 del regolamento regionale Abruzzo n. 3/2007, poiché esso contrasta con il principio della gara pubblica e con il regime della proroga ex lege, che comporta la gestione della derivazione “per conto della Regione”.

Quando la sentenza passata in giudicato non accerta la spettanza del bene della vita ma si limita a imporre la riedizione del potere, il giudicato non preclude all’Amministrazione di applicare le sopravvenienze normative intervenute medio tempore; la retroattività del giudicato incontra infatti il limite della successione di regole giuridiche che disciplinano la medesima situazione (art. 2909 c.c.).

In materia di responsabilità da ritardo ex art. 2‑bis l. 7 agosto 1990, n. 241, il risarcimento presuppone la prova della spettanza del bene della vita e dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa; ove il provvedimento finale sia legittimamente negativo, la domanda risarcitoria è infondata, difettando l’ingiustizia del danno (art. 2043 c.c.).

In materia di derivazioni d’acqua pubblica, il concessionario non vanta un diritto soggettivo alla conservazione immutata del titolo concessorio, potendo l’amministrazione incidere sull’assetto della concessione – anche mediante diniego di rinnovo o revoca – in presenza di sopravvenute esigenze di tutela dell’interesse pubblico, senza che possa invocarsi un legittimo affidamento tutelabile, salvo il rispetto degli obblighi procedimentali e motivazionali.

Le istanze di concessione o di rinnovo di derivazione d’acqua devono essere valutate alla luce della disciplina pianificatoria e ambientale vigente al momento della decisione, con conseguente legittimità del diniego fondato su vincoli sopravvenuti di tutela delle risorse idriche e dell’ecosistema fluviale, anche qualora il richiedente abbia già beneficiato in passato di un titolo concessorio sul medesimo corpo idrico.

Allegato

27/03/2025

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