Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 64/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato il seguente principio:
Il vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto dei canali di bonifica e dei corsi d'acqua pubblici, sancito dall'art. 133, lett. a), del r.d. 8 maggio 1904, n. 368 e dall'art. 96, lett. f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ha natura assoluta e inderogabile, essendo preordinato alla tutela della sicurezza idraulica e alla manutenzione dei corsi d'acqua, sicché l'ordine di riduzione in pristino delle opere abusive costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Autorità di Polizia Idraulica. Di conseguenza, l'ingiunzione di demolizione non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico né può essere ostacolata dal lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera, il quale non è idoneo a generare un legittimo affidamento in capo al privato.
27/03/2025