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Sentenza n. 8 del: 20/01/2024
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Cecilia Altavista

Concessioni idroelettriche - promozione fonti energetiche pulite - limiti - rischi - diniego della autorizzazione unica

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 168/2020,  in sede di  giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:

In sede di rilascio della autorizzazione unica per impianti di energia rinnovabile ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il principio di promozione delle fonti energetiche pulite non ha carattere assoluto e recede di fronte all'esigenza primaria di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza territoriale. Qualora gli organi tecnici (AIPO) e gli enti locali accertino che l'opera, in ragione delle sue caratteristiche strutturali (sbarramenti, opere di presa), determini un rischio di innalzamento dei livelli idrometrici o un ostacolo al libero deflusso delle acque in zone ad alta densità abitativa, il diniego è legittimo poiché l'interesse alla pubblica incolumità (connesso al r.d. n. 523/1904 sulla polizia idraulica) costituisce un limite insuperabile a tutela di valori costituzionalmente protetti (art. 32 Cost.)."

Il giudizio espresso dalle Autorità preposte alla difesa del suolo (nella specie AIPO e Comuni) circa l'incompatibilità idraulica di un manufatto in alveo costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica. Tale apprezzamento è sindacabile dal giudice solo in presenza di macroscopici vizi di illogicità o travisamento dei fatti. Ne consegue che, in presenza di un rischio alluvionale non nullo, l'Amministrazione è legittimata a negare il titolo autorizzativo pur in presenza di proposte di mitigazione del privato, qualora queste non siano ritenute idonee ad annullare il pericolo di rigurgito o di ostruzione durante gli eventi di piena, in conformità con gli obiettivi di sicurezza del d.lgs. n. 152/2006 e dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni.

Allegato

27/03/2025

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