Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 31/2021, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
In materia di derivazioni idriche, le “linee guida” contenute in atti di pianificazione distrettuale (come la cd. “direttiva derivazioni”, adottata dall'Autorità di bacino delle Alpi orientali, il 14 dicembre 2017, che prevede la rivalutazione ambientale delle derivazioni idriche rispetto alle istanze in corso di istruttoria) costituiscono un corpus di raccomandazioni tecniche basate su revisioni scientifiche e anche quando, per ragioni temporali, esse non abbiano valore imperativo nei procedimenti in corso ma valgono come “linee guida”, l’Amministrazione è legittimata e tenuta a utilizzarle come parametro metodologico per valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico, in ossequio ai principi di precauzione e non deterioramento.
Nel bilanciamento tra l'interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e la tutela dell'ambiente, deve ritenersi conforme alla legge l'orientamento che reputa prevalente il principio di precauzione finalizzato al mantenimento della qualità dei corpi idrici e alla prevenzione del loro deterioramento, specialmente in contesti di elevata valenza naturalistica o fragilità idrogeologica.
Il giudizio di compatibilità espresso dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (Soprintendenza) è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa e riflette l'applicazione di cognizioni specialistiche. Tale apprezzamento è sindacabile in sede giudiziale solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o palese inadeguatezza dell'istruttoria, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione circa l'impatto estetico e percettivo di un'opera (es. riduzione della portata d'acqua di un torrente montano).
L’obbligo per l’Amministrazione di indicare modifiche progettuali atte a superare un dissenso (cd. dissenso costruttivo) non sussiste qualora l'intervento proposto risulti radicalmente incompatibile con i valori tutelati (ambientali, idrogeologici o paesaggistici). In tali casi, il diniego è l'unico esito possibile, non essendo configurabili prescrizioni o varianti capaci di annullare l'impatto ostativo di un'opera intrinsecamente non sostenibile per il contesto di riferimento.
27/03/2025