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Sentenza n. 17 del: 18/02/2026
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Cecilia Altavista

Servitù di allagamento – modalità procedurali – legge regionale – violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni – esclusione.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 111/2020,  in sede di  giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:

L’art. 27 della legge regionale Puglia n. 52 del 30 novembre 2019 (che ha introdotto l’art. 23 bis nella legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3), relativo alla disciplina della servitù di allagamento, non viola il riparto di competenze tra Stato e Regioni, in quanto prevede modalità procedurali impositive della servitù e di calcolo dell’indennizzo, comunque rientrante nell’istituto dell’asservimento previsto dall’art. 44 del D.P.R. 8 luglio 2001 n. 327 (conf. sent. 18/2025, rel. Altavista).

E’ illegittima la servitù di allagamento imposta ad aree che, a seguito della realizzazione degli argini nell’ambito di interventi di messa in sicurezza dalle piene, siano configurate quali aree golenali, collocate entro gli argini e destinate naturalmente al deflusso delle piene (conf. sent. 18/2025, rel. Altavista).

La costituzione di una servitù di allagamento (o servitù ambientale) per la mitigazione del rischio idraulico costituisce un'opzione discrezionale dell'Amministrazione, in linea di principio favorevole al proprietario poiché consente il mantenimento della destinazione produttiva del fondo a fronte di un indennizzo. Tuttavia, tale scelta deve fondarsi su una rigorosa istruttoria tecnica che valuti le specifiche condizioni dei luoghi, le effettive possibilità di accesso e sfruttamento agricolo del terreno post-intervento, e l'impatto reale del regime di allagamento sulla proprietà. Qualora la realizzazione di opere idrauliche (come nuovi argini) determini la trasformazione di un'area privata in area golenale di fatto inutilizzabile o non accessibile, l'Amministrazione non può limitarsi all'imposizione di una servitù di allagamento al solo fine di contenere la spesa indennitaria. In tali casi, il sacrificio imposto al privato equivale a una perdita integrale del valore e del godimento del bene, configurando un'espropriazione sostanziale che impone l'acquisizione della proprietà e il pagamento della relativa indennità di esproprio, pena l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità (conf. sent. 18/2025, rel. Altavista).

Allegato

27/03/2025

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