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Sentenza n. 21 del: 23/02/2026
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Diana Caminiti

Concessioni idroelettriche - valutazione impatto ambientale (VIA) - efficacia temporale limitata - rivalutazione - Metodologia ERA - principio di precauzione - realizzazione del progetto - mancanza - revoca della concessione.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 49/2024,  in sede di  giurisdizione diretta, ha enunciato il seguente principio:

Il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha un'efficacia temporale predefinita (di norma quinquennale) finalizzata alla realizzazione del progetto; decorso tale termine senza che l'impianto sia stato autorizzato o realizzato, la valutazione ambientale deve essere reiterata. La natura "ancillare" della VIA rispetto alla concessione di derivazione (che può avere durata trentennale) non ne comporta l'estensione automatica della validità per l'intera durata della concessione stessa: l'interesse alla rivalutazione degli impatti ambientali, in attuazione del principio di precauzione, prevale sulla stabilità del titolo concessorio qualora il progetto non sia ancora stato messo in esercizio. Ne consegue che è legittima la revoca della concessione di derivazione d'acqua pubblica, anche se già rilasciata, per incompatibilità ambientale sopravvenuta dell'uso della risorsa con gli obiettivi di qualità e tutela del corpo idrico. Tale incompatibilità può essere validamente rilevata attraverso l'applicazione di nuove metodologie di valutazione tecnica (come la "Metodologia ERA") previste dalle direttive di distretto, che prevalgono sulle valutazioni effettuate al momento del rilascio originario della concessione se l'impianto non è stato ancora realizzato.

Allegato

27/03/2025

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