Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 133/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato il seguente principio:
L’art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 pone un vincolo di inedificabilità assoluta nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, vietando non solo la realizzazione di fabbricati, ma qualsiasi opera o intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi, l’uso degli argini o il libero deflusso delle acque; tale divieto, ispirato a finalità di tutela pubblicistica del regime idraulico e della sicurezza, ha carattere inderogabile e si applica a tutte le opere che possano interferire con le esigenze di manutenzione, controllo e accesso agli alvei, indipendentemente dalla loro natura o consistenza. Ne consegue che il vincolo opera anche per manufatti leggeri o precari e per i tratti di corsi d’acqua tombinati, potendo essere derogato solo in presenza di una specifica disciplina locale che deve: (i) considerare in modo espresso la regola generale posta dalla normativa statale; (ii) essere giustificata dalle peculiari caratteristiche del corso d’acqua e degli argini interessati; (iii) garantire comunque le medesime finalità di interesse pubblico sottese al divieto statale, quali il libero deflusso delle acque, l’accessibilità per le attività di vigilanza e manutenzione e la prevenzione di situazioni di pericolo. In difetto di tali requisiti, la normativa locale non è idonea a derogare al divieto posto dall’art. 96, che continua a operare con carattere assoluto, estendendosi a qualsiasi manufatto idoneo a interferire con le esigenze di tutela idraulica, anche se di modesta entità o natura precaria.
27/03/2025