Composizione
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è disciplinato dall'art. 139 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico sulle acque e impianti elettrici) che colloca la sua sede in Roma, nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour e così ne detta la composizione:
un Presidente, che esercita, ex art. 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, al pari del Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e di concerto con il Ministro della Giustizia;
un Presidente supplente, scelto fra i Presidenti di sezione della Corte di Cassazione, nominato con decreto del Ministro della Giustizia su designazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione sentito il Consiglio direttivo;
quattro Consiglieri di Cassazione; nominati con decreto del Ministro della Giustizia su designazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, sentito il Consiglio direttivo;
quattro Consiglieri di Stato, nominati con decreto del Ministro della Giustizia su designazione del Presidente del Consiglio di Sato, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;
tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri , nominati con decreto del Ministro della Giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata su proposta del Presidente del Tribunale Superiore .
Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, ( art. 139 T.U. n. 1775/1933, modif. da D.L. 24 dicembre 2003, n. 354)
In assenza del Presidente titolare e del Presidente supplente , presiede il più anziano di grado fra i membri consiglieri di Cassazione e di Stato, calcolandosi l’anzianità con riferimento al ruolo di appartenenza.
Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati, escluso il Presidente, la cui carica non ha limite di tempo, quanto al T.U. n. 1775/1933, ma, essendo un incarico direttivo ricoperto da un giudice ordinario, non può superare i quattro anni, riconfermabile per un solo altro quadriennio.
ORGANIZZAZIONE
Recupero Crediti
Automezzi
Beni e Servizi
Consegnatario
Acquisti
Cancelleria
Iscrizione ricorsi
Udienze
Pubblicazione
Massimario
Assistenza al Pubblico
Segreteria Particolare
Ufficio Studi