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Storia del TSAP

1916, tempo di guerra, prima industrializzazione. Nasce il Tribunale delle acque pubbliche, che concentra la competenza sulla materia, cruciale, della derivazione e utilizzo dell’acqua pubblica, in un solo giudice, cui è conferita una giurisdizione esclusiva inedita. Il sistema giurisdizionale duale – giudice ordinario / diritti soggettivi e giudice amministrativo (essenzialmente, Consiglio di Stato in unico grado) / interessi legittimi esiste dal 1889 o perlomeno dal 1907, con la creazione della quinta sezione.

1919 Sono creati otto tribunali regionali e un Tribunale superiore, quest’ultimo con funzioni sia di appello e sia di unico grado, e con composizione del collegio giudicante mista, formata da giudici ordinari di Cassazione e consiglieri di Stato, e integrata da un funzionario tecnico del Genio civile. Emerge la singolarità dell’organo giudiziario, o giurisdizionale.

1933 È approvato il testo unico n. 1775 sulle acque (e gli impianti elettrici, posto che le concessioni di – grande e piccola – derivazione di acqua pubblica, per produrre forza motrice, rivestivano, e mantengono tuttora, un’importanza fondamentale).

Gli articoli 138 e seguenti confermano la “geografia giudiziaria” e l’assetto ordinamentale dei tribunali, con una suddivisione di competenze, agli articoli 140 e seguenti e 143 e seguenti, fra i Tribunali regionali, e il Tsap in grado di appello –andando al concreto, sulle (limitate) controversie per risarcimento dei danni dipendenti da opere idrauliche eseguite da una P. A. – ad esempio, danni correlati alla esondazione di un torrente o derivati da una carente manutenzione di opere idrauliche, e con pochissimi appelli al Tsap, sulla proposizione dei quali oggi è assai probabile che abbia un ruolo seriamente “dissuasivo” la disposizione che prevede, per il caso di rigetto della impugnazione, il raddoppio del contributo unificato; e i ricorsi in unico grado, “di cognizione diretta del Tsap” (art. 143) affidati alla “giurisdizione di legittimità” del Tribunale superiore, beninteso, giudice anche del fatto sui motivi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro provvedimenti dell’Amministrazione “in materia di acque pubbliche” (2).

Viene concepito un processo semplificato, antiformalistico, povero di preclusioni processuali e con una fase istruttoria e cautelare delegata a un giudice monocratico, di norma relatore nell’udienza collegiale, con un disegno all’epoca moderno e tuttora vitale (v. articoli da 145 e 210 del t. u.).

Il Tribunale regionale è una sezione della Corte di appello presso la quale è istituito (art. 64 dell’Ordinamento giudiziario).

Del resto, per aversi organo specializzato della giurisdizione ordinaria ex art. 102 Cost. – sulle sezioni specializzate per determinate materie, occorre che la composizione mista sia in prevalenza di giudici ordinari il che, nel caso dei tribunali regionali in primo grado, avviene, e avviene anche per il Tsap giudice della impugnazione. Infatti, il collegio giudicante di appello, sebbene misto, è a cinque, con tre magistrati di Cassazione, un consigliere di Stato e il tecnico, sicché l’apporto preminente è di giudici della giurisdizione ordinaria, al cui interno è decisa la causa sia in primo grado sia in appello.

Diversa, e allargata a sette votanti, la “formazione” del Tsap “giudice di legittimità in unico grado di merito sugli interessi legittimi”: tre magistrati di Cassazione, tra i quali il presidente, tre consiglieri di Stato, e il tecnico, composizione che permane anche oggi. Del tutto evidente (siamo nel 1933) la simmetria, perlomeno numerica, con la composizione del collegio in Consiglio di Stato, il quale decideva con sette votanti (art. 43 del t. u. n. 1054 del 1924, e sarà così fino al 1982, quando l’art. 1 della l. 186 stabilirà che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, divenuto dal 1974 organo di appello – sempre di ultimo grado della giurisdizione amministrativa – decide con l’intervento di cinque magistrati –v., oggi, l’art. 6 del cod. proc. amm.).

Prevale la tesi che qualifica il Tsap come giudice (amministrativo) speciale, antecedente alla Costituzione.

Il fondamento costituzionale di tale collocazione ordinamentale va ravvisato nel richiamo, compiuto all’art. 103, comma 1, Cost., agli “altri organi di giustizia amministrativa”.

(Marco Buricelli, Il Tribunale superiore delle acque pubbliche e il suo contenzioso* )

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